Credito di imposta sanificazione ambienti
La nostra azienda offre servizi per il sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE SANIFICAZIONE AMBIENTI
Rif. normativo Art. 64, DL 17.3.2020, n. 18;
Il così detto “Decreto Cura Italia” prevede, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese/lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
(Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, edizione straordinaria)
(1) Rettificato come da Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2020, n. 71.
Art. 64
(Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)
1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.